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NEWS

Arbitro per le controversie finanziarie

Con la presente si comunica che il 19 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116, il Regolamento del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Con Delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016 sono state dettate le disposizioni transitorie relative all’avvio dell’operatività del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), fissata per il 9 gennaio 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, l'ACF sarà destinato a sostituire l'attuale Camera di Conciliazione ed Arbitrato la quale resterà in carica per amministrare tutte quelle procedure già instaurate e non terminate alla data di avvio dell'operatività dell'ACF.

All’Arbitro per le Controversie Finanziarie potranno essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio disciplinate dalla Parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L’Accesso alla procedura è ammesso nei casi in cui la somma richiesta dal cliente non superi l’importo di € 500.000.

Pertanto esulano dalla cognizione dell'Arbitro le controversie per:

  1. a) somme di denaro superiori a 500 mila euro (art. 4, comma 2),
  2. b) danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione degli obblighi di correttezza da parte dell'intermediario (art. 4, comma 3);
  3. c) danni di natura non patrimoniale.

L'Arbitro ha un'organizzazione che si articola in un collegio decidente e in una segreteria tecnica della Consob avente compiti di supporto. Il collegio è composto da 5 membri, oltre al Presidente e due membri che sono nominati direttamente dalla Consob, gli altri due membri sono nominati sempre dalla Consob però su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

Il Presidente resta in carica per 5 anni mentre gli altri membri per soli 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta.

L'attivazione della procedura per adire l'ACF è riservata all’iniziativa dell'investitore.

I risparmiatori interessati possono trovare in formato video e tramite un’apposita brochure esplicativa tutte le informazioni utili a capire chi può fare ricorso all’Arbitro, a quali condizioni, attraverso quale procedura e in quali tempi al link di seguito indicato: https://www.acf.consob.it/